Matrimoni in bianco
Sembra incredibile, eppure i giudici si occupano anche di ciò che accade sotto le lenzuola.
Nel rapporto di “coniugio” non vi è un obbligo, stabilito espressamente dalla legge, d’intrattenere rapporti sessuali col proprio partner. L’art. 143 c.c., a dire il vero, pone tra gli obblighi derivanti dal matrimonio, la reciproca fedeltà, la collaborazione nell’interesse della famiglia, la coabitazione e l’assistenza morale e materiale. Queste ultime, afferma la Corte di Cassazione (Cass. Civ. sent. n. 19112/2012) sono violate, tra l’altro, “dal persistente rifiuto di intrattenere rapporti affettivi e sessuali con il coniuge, poiché, provocando oggettivamente frustrazione e disagio e, non di rado, irreversibili danni sul piano dell’equilibrio psicofisico, costituisce gravissima offesa alla dignità e alla personalità del partner”. Nel caso di specie il marito era stato, diciamo, molto paziente, avendo atteso ben 7 anni che alla moglie passasse il mal di testa.
Esiste il diritto del coniuge a compiere atti sessuali? No, non esiste un vero e proprio diritto assoluto del coniuge a compiere atti sessuali come mero sfogo e contro la volontà dell’altro coniuge, il rapporto matrimoniale, infatti, non esclude, di per se, il reato di violenza sessuale (Cass. Pen. Sent. n. 36962/2007). I rapporti tra coniugi devono essere, come qualsiasi rapporto sessuale, consenzienti.
Non esiste, quindi, un obbligo assoluto ad avere rapporti col proprio partner, ma è chiaro che, stante l’affectio maritalis, l’astinenza non può spingersi fino ad ignorare totalmente il/la proprio/a compagno/a. Nè la legge, né i giudici hanno mai indicato, e ci mancherebbe lo facessero, quanti atti sono necessari per non violare l’obbligo di assistenza morale e materiale. Certo è, che se manca quella “chimica”, quell’intesa, che dovrebbe contribuire a mantenere vivo il rapporto, non saranno certo i tribunali a salvare il matrimonio.