Barracelli, deputato Giagoni geom. Dario
In data 1 ottobre 2024 il deputato Giagoni Dario – Lega Salvini premier – ha presentato una proposta di legge volta ad attribuire ai barracelli la qualifica di ufficiali e agenti di polizia giudiziaria. Non vi è dubbio, quindi, che a oggi gli appartenenti alle Compagnie barracellari, di cui alla legge della Regione Sardegna n. 25 del 15 luglio 1988, non sono titolari di tale status.
L’onorevole Giagoni sostiene che, ai sensi dell’art. 57 commi 2 e 3 c.p.p., i barracelli sono ufficiali e agenti di polizia giudiziaria in relazione al grado di appartenenza all’interno della Compagnia. Afferma altresì che tale assunto risulta “confermato ed esplicitato dalle note del Ministero di giustizia n. 5351 dell’8 settembre 2011 e n. 12194 del 12 dicembre 2016”, e che i barracelli “assumono sulla base dell’art. 5 della legge 7 marzo 1986 n.65, la qualifica di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria. Anche il Ministero dell’Interno, con nota n. 557 del 1 dicembre 2016, ha evidenziato che l’ordinamento giuridico, in linea con quanto previsto dall’arti. 57 c.p.p. e dall’art. 5 della stata legge n. 65 del 1986, riconosce ai componenti delle Compagnie barracellari le funzioni di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria”. Accade però, prosegue il deputato, che “spesso alcuni uffici territoriali neghino tale riconoscimento, con dannose ricadute (ndr: quali?) sull’operatività delle medesime Compagnie barracellari”, pertanto, per risolvere l’annosa questione, propone di attribuire la qualifica de qua ai barracelli modificando l’art. 57 comma 3 c.p.p..
Sul quanto precede è necessario precisare che le “note” ministeriali non sono fonti del diritto e la legge quadro sull’ordinamento della Polizia Municipale n. 65 del 1986 non si applica alle Compagnie barracellari, che non appartengono alla Polizia Municipale e non sono guardie comunali. Ogni dubbio sul punto, qualora ce ne fosse bisogno, è sanato dalla relazione al progetto preliminare e al testo definitivo del codice di procedura penale (…) (GU Serie Generale n.250 del 24-10-1988 – Suppl. Ordinario n. 93), dalla quale si evince chiaramente che, riporto letteralmente:” Per quanto concerne, poi, le “guardie dei comuni”, menzionate nella lett. b) dell’art. 57 comma 2 c.p.p., si osserva che la qualità di agenti di polizia giudiziaria è ad esse espressamente attribuita – con riferimento agli “operatori” – dall’art. 5 comma 1 lett. a) prima parte l. 7 marzo 1986, n. 65 (Legge quadro sull’ordinamento della polizia municipale). Si è ritenuto di usare il termine “guardie dei comuni” – anziché quello di “operatori” – per mantenere ferma la scelta fatta dal codice vigente che, per interpretazione giurisprudenziale ormai consolidata, individua gli organi in questione nei vigili urbani e nei loro comandanti (…)”. I barracelli, inoltre, non sono neanche “le guardie dei comuni” indicate dal legislatore nel codice di procedura penale, nemmeno nella parte in cui l’art. 57 comma 3 fa riferimento alle “persone alle quali le leggi e i regolamenti attribuiscono le funzioni previste dall’art. 55 c.p.p..” Perché ? Perché le leggi e i regolamenti ai quali si riferisce la norma sono “provvedimenti” dello Stato – che in materia penale esercita la legislazione esclusiva – non delle Regioni e, in ogni caso, non c’è una norma statale che disponga a favore dei barracelli.
L’onorevole Giagoni afferma, giustamente, che l’art. 6 della L.R. Sardegna n. 25/1988 attribuisce ai soli ufficiali delle Compagnie barracellari il compito di accertare, con le modalità indicate dal successivo art. 7, le violazioni amministrative nelle materie di competenza della Regione Sardegna, così come indicate nell’art. 2 della medesima legge. Il deputato prosegue specificando che gli ufficiali dei barracelli, nell’effettuare detti accertamenti, sono titolari dei poteri previsti dell’art. 13 commi 1 e 2 della legge 689/1981. A questa affermazione, però, è necessario aggiungere che nell’interpretare questa e altre disposizioni normative bisogna tenere presente la distinzione, chiaramente indicata nell’art. 117 Cost., tra la legislazione esclusiva di competenza dello Stato, le materie di legislazione concorrente e la competenza residuale attribuita alle Regioni. Pertanto, ad esempio, l’art. 2 della L.R., nella parte in cui tra le funzioni ordinarie delle Compagnie barracellari pone la prevenzione e repressione degli incendi, deve essere letta alla luce dei suddetti principi costituzionali. Repressione, nel caso di specie, non coincide con l’attribuzione della qualifica di agente o ufficiale di polizia giudiziaria, perché, repetita iuvant, la materia penale è di competenza esclusiva dello Stato. Detto in altri termini, non è sufficiente che una norma regionale rinvii a una nazionale per avvalorare la tesi sull’attribuzione dello status di agente o ufficiale di polizia giudiziaria a chicchessia. Se ciò fosse possibile qualsiasi Regione potrebbe, derogando alle previsioni dell’art. 117 Cost. in materia penale, rinviare con legge regionale alle disposizioni nazionali così da attribuire la qualifica in parola a proprio piacimento; la Regione Sardegna, ad esempio, potrebbe decidere che i propri operai specializzati rivestono lo status di cui all’art. 57 c.p.p.. E’ chiaro allora, ritornando ai barracelli, che le sanzioni amministrative che gli ufficiali dei barracelli “possono” elevare nelle materie di loro competenza, ai sensi del citato art. 6, sono volte a reprimere l’inosservanza di disposizioni amministrative, ma tale potere non gli attribuisce lo status di ufficiali o agenti di polizia giudiziaria.
Cosa guadagna la collettività in termini di sicurezza in seguito alla proposta di legge dell’onorevole Giagoni? L’onorevole avrà ben ponderato le conseguenze dell’attribuzione di tale qualifica ai componenti delle Compagnie barracellari? Si pensi, ad esempio, che il d.lgs. del 30 aprile 1992 n. 285, all’art. 12, attribuisce l’espletamento dei servizi di polizia stradale previsti dal medesimo codice (…), anche ai rimanenti ufficiali e agenti di polizia giudiziaria indicati nell’art. 57, commi 1 e 2, del codice di procedura penale. Questo vuol dire che le Compagnie Barracellari, nell’ambito dei territori di propria competenza, un volta approvata la modifica dell’art. 57 c.p.p. potranno organizzare posti di controllo per verificare il rispetto delle norme inerenti la circolazione stradale. In strada si vedrebbero operatori in divisa, anche ultraottantenni, senza alcuna preparazione operativa specifica e l’appoggio di una struttura di supporto che gli permetta di operare autonomamente, che armati di fucile da caccia intimano l’alt ai conducenti dei veicoli. Oppure l’attribuzione della qualifica sarà limitata allo svolgimento dei soli compiti attribuiti dalla legge regionale alle Compagnie barracellari? I barracelli potranno eseguire perquisizioni ai sensi dell’art. 41 del T.U.L.P.S. e dell’art. 103 del D.P.R. n. 309/1990? L’onorevole è a conoscenza del fatto che la quasi totalità dei barracelli svolge un’altra attività lavorativa? Quindi, ad esempio, chi è allevatore o macellaio, ma anche barracello, durante il turno di servizio potrebbe avere l’obbligo di perquisire un’abitazione, magari di un suo concorrente commerciale.
Lasciando le questioni giuridiche vediamo alcuni dati reali, pubblicati a puro scopo informativo, su cui ognuno è libero di trarre le proprie conclusioni. Per far parte di una Compagnia Barracellare è sufficiente “dare dimostrazione di saper leggere e scrivere” (art. 11, comma 1 lett. e, L.R. Sardegna n. 25/1988), non è prevista la partecipazione a un concorso pubblico o la successiva frequenza di un corso di addestramento, non c’è un limite di età per rimanere operativi, infatti risultano in servizio barracelli che hanno compiuto 79, 80, 85, 86 e persino 89 anni (si veda, ad esempio, il sito web – https://www.sardegnaautonomie.it/compagnie-barracellari/compagnia-barracellare-di-fonni – 6 gennaio 2025 ore 19.15). Incrociando alcuni dati rilevati in rete parrebbe che l’immissione in servizio dei barracelli non sia legata all’effettiva esigenza di vigilanza del territorio comunale di appartenenza. Nel comune di Fonni (NU), ad esempio, sono in servizio 104 barracelli, a Bitti (NU) 94, a Budoni (SS) 99, a Bonorva (SS) 77, mentre a Macomer (NU) solo 13 (dati rilevati dall’allegato A tabella contributi spese generali alle Compagnie Barracellari 2024 disponibile sul sito della Regione Sardegna). Due semplici calcoli provano che il comune di Fonni (NU), il cui territorio si estende per 112,3 km², dispone di circa un barracello per ogni km², mentre la Compagnia Barracellare di Macomer (NU), che ha un territorio di 122,6 km², può contare su un barracello ogni 9,43 km². Nel comune di Alghero, che si estende per 224,4 km², fanno parte della Compagnia Barracellare 24 operatori, pari a un operatore ogni 9,35 km², infine, Sassari ha un territorio di 546,08 km² e 74 barracelli, pari a circa 1 barracello ogni 7 km². In Sardegna nell’anno 2024 hanno operato, in totale, 4239 barracelli nel territorio di 161 comuni su 377 (la superficie totale della Regione è di 24.090 km², ma la maggior parte dei Comuni non ha una Compagnia Barracellare), mentre in Canada, per esempio, (una delle nazioni modello in tutto il mondo non solo per economia ma per stile di vita e assistenza sociale) esteso per 9.985.000 km², cioè circa 414 volte il territorio Sardo, 4200 Ranger si occupano di 400.000 km² di foreste, ossia, un 1 operatore ogni 95,23 km².
Nel 2024 la Regione Sardegna ha speso 2.058.500 euro di contributi per spese generali, assicurazione contro gli infortuni, equipaggiamento e attrezzature destinati alle 161 Compagnie Barracellari (https://files.regione.sardegna.it/squidex/api/assets/redazionaleras/36b539e5-f2a7-475d-918a-e1765f98a7a3/det-benef-5883-24.pdf – 6 gennaio 2025 ore 19.38). Dall‘allegato A – Tabella Contributi Spese Generali alle Compagnie barracellari anno 2024 – si evince che maggiore è il numero dei componenti della singola Compagnia più alto è il contributo ricevuto dalla medesima (https://files.regione.sardegna.it/squidex/api/assets/redazionaleras/ebbd0dd9-a699-45da-a98c-a187616e318a/all-a-ccbb-2024-pubbl-signed.pdf – 7 gennaio 2024 ore 9.55).
Si noti, infine, che in Sardegna operano, oltre agli appartenenti al c.d. comparto sicurezza, circa 1100 tra ufficiali, sottufficiali e agenti del Corpo forestale e di vigilanza ambientale, “un Corpo tecnico con funzioni di polizia deputato alla salvaguardia dell’ambiente naturale, istituito con la Legge regionale n. 26 del 5 novembre del 1985. È una struttura diffusa su tutto il territorio regionale che opera attraverso una direzione generale, 3 servizi centrali, 7 servizi territoriali, 82 stazioni forestali, 10 basi navali, impegnando circa 1100 unità. Al Corpo è affidata la tutela tecnica ed economica dei boschi, dei beni silvo-pastorali dei Comuni e degli Enti pubblici, di parchi, riserve, biotopi ed altre aree di particolare interesse naturalistico e paesaggistico individuate con leggi o provvedimenti amministrativi, della flora, della vegetazione e dei pascoli montani. Esercita funzioni operative di prevenzione e lotta agli incendi boschivi e delle campagne e di coordinamento delle operazioni di spegnimento, collabora alle attività di protezione civile. Provvede inoltre alla propaganda forestale ed ambientale, alla difesa del suolo dall’erosione, al controllo dei semi e delle piantine forestali, al censimento degli alberi monumentali della Sardegna e quant’altro sia richiesto per la difesa e la tutela delle foreste. Gli sono stati attribuiti compiti di vigilanza, prevenzione e repressione di comportamenti e attività illegali in materia di caccia, pesca nelle acque interne e marittime, uso controllato del fuoco, incendi; inoltre svolge funzioni di polizia forestale, fluviale, sulle pertinenze idrauliche e di protezione dei beni culturali. Cura la statistica e l’inventario forestale e può predisporre studi sui problemi d’interesse forestale e montano per la difesa del suolo e avanzare proposte di soluzione agli organi competenti. Il Corpo esercita le sue funzioni anche nei territori rientranti nel patrimonio forestale e silvo-pastorale gestito da Fo.Re.S.T.A.S. in accordo con gli uffici dell’Agenzia competenti per territorio. Il Corpo infine è titolare in Sardegna delle funzioni di protezione delle specie della fauna e della flora minacciate di estinzione, ai sensi della Legge 150 del 1992 relativa all’applicazione in Italia della Convenzione internazionale di Washington (Cites)” (fonte: https://www.sardegnaambiente.it).
L’interesse della collettività dovrebbe essere sia quello di evitare l’inutile duplicazione di uffici e funzioni, così come disagi ai cittadini, sia quello d’impiegare il denaro dei contribuenti in settori prioritari, ad esempio la sanità, che in Sardegna ha le sue criticità.