Codice della strada – nuove aberrazioni giuridiche

Premessa: chi vuole intendere intenda.

La sicurezza stradale è importantissima, ma non pigliateci per scemi. L’autovelox davanti alla scuola, davanti all’ospedale, nella via trafficata, in centro, se mi metti un autovelox all’uscita delle autostrade della Milano Bergamo, della Milano Varese, della Milano Torino sul cavalcavia che arriva verso San Siro e se me lo metti a 70 all’ora, in un’autostrada a quattro corsie, è sicurezza stradale o è una rapina? Secondo me è una rapina e quell’autovelox dovrebbe essere distrutto, martellato, massacrato,  disintegrato, annientato, rubato. (Matteo Salvini – Lega Nord, oggi ministro delle infrastrutture e dei trasporti.) Si noti, dico io, che nel 2023 secondo il rapporto Aci -Istat sugli incidenti stradali, tra i comportamenti errati alla guida si confermano come più frequenti la distrazione, il mancato rispetto della precedenza e la velocità troppo elevata. I tre gruppi costituiscono complessivamente il 36,5% dei casi (80.057). E’ evidente che Salvini non ha mai lavorato su un’autostrada, su una strada statale, provinciale o comunale, e non ha idea della giungla nella quale operano giornalmente le Forze di polizia.

Cannabis e dintorni.

Il 14 dicembre u.s. sono entrate in vigore le nuove regole del codice della strada (d.l. n. 285 del 30 aprile 1992 – novità introdotte dalla legge n. 177 del 25 novembre 2024), disposizioni che aggravano, tra l’altro, le sanzioni per chi guida in stato di ebbrezza, sotto l’influenza di sostanze stupefacenti o utilizzando il cellulare. Tralasciando quest’ultima disposizione, il cui inasprimento delle sanzioni è ragionevole considerati i numerosi incidenti causati dalla distrazione mentre si è alla guida, veniamo alla ratio del divieto di guida in stato di ebbrezza e/o sotto l’influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope. Lo scopo della norma dovrebbe essere quello d’impedire che coloro che si trovano in stato di alterazione psicofisica, causata delle predette sostanze, possano mettersi alla guida del veicolo a motore, elettrico e persino della bicicletta, creando pericolo per la circolazione stradale. Fin qui, nulla quaestio.

L’etilometro, ad esempio, indica il tasso alcolemico nell’istante nel quale viene effettuato il test, va da se che se una settimana prima mi sono preso una sbornia è irrilevante, lo strumento non rileverà mai la presenza di alcol nell’aria alveolare espirata e, comunque, il fatto che io sia alla guida non costituisce un pericolo. La pregressa sbornia, però, potrebbe essere accerta con altri mezzi scientifici, ma ciò non dimostrerebbe che all’atto dell’esecuzione del test etilometrico non ero idoneo alla guida.

Il reato, quindi, perché di questo si tratta, si consuma solo nel momento in cui si viene sorpresi alla guida in stato di alterazione psicofisica a causa dell’assunzione di sostanze alcoliche. La legge presume che con un tasso alcolemico superiore a 0.8 grammi per litro ci sia in uno stato di alterazione psicofisica tale da non essere idonei alla conduzione di veicoli a motore, ecc.. Quindi, se il giorno prima o due giorni prima ero ubriaco, ma non stavo conducendo un veicolo, non ho violato alcuna norma del codice della strada

Se il diritto ha una sua logica nulla dovrebbe mutare rispetto all’utilizzo di sostanze stupefacenti o psicotrope, con relativo divieto di mettersi alla guida mentre si è in stato di alterazione psicofisica a causa della loro assunzione. 

La realtà, dopo le citate modifiche al codice della strada, è decisamente diversa e discriminatoria, non ci vuole grande acume per rendersene conto. Il ministro dei trasporti ha utilizzato il codice della strada per sostenere uno dei cavalli di battaglia della destra, leghista ma non solo, volto a impedire l’utilizzo di qualsiasi sostanza stupefacente o psicotropa, ciò a prescindere dalla conduzione di veicoli di qualsiasi genere. Come dire, se fai uso di droga io ti metto in condizioni di non poter guidare. 

La modifica dell’art. 187 comma 1 del codice della strada ha portato, con la semplice soppressione dell’inciso “in stato di alterazione psicofisica” all’automatica applicazione dell’ammenda da euro 1.500 a euro 6.000 e dell’arresto da sei mesi ad un anno per la sola positività al drug test. In pratica, prima della riforma occorreva provare lo stato di alterazione psicofisica all’atto dell’accertamento, dopo la riforma non è più necessario, il solo test positivo alla cannabis o ad altre sostanze stupefacenti comporta, se accertato mentre si guida un veicolo, l’applicazione della sanzione penale. Ciò a prescindere dal fatto che il consumo di sostanze stupefacenti sia avvenuto giorni prima o dal reale stato di alterazione psicofisica all’atto del controllo. Riepilogando:”Lucido si, lucido no, io ti ritiro la patente e tu per tre anni non la vedi più”, così Matteo Salvini, ministro delle infrastrutture e dei trasporti, Lega per Salvini premier”. Per capire la logica giuridica della norma rivolgervi al ministro Salvini, lui, codice alla mano, sarà in grado di spiegarvi perché, lucido si o lucido no, se siete consumatori di sostanze stupefacenti non potete guidare l’auto anche se siete fisicamente e mentalmente in grado di farlo.

Ma c’è un’altra assurdità, ancora più grave, sembra infatti, come è logico che sia, che chi fa uso terapeutico di cannabis verrà autorizzato a guidare anche se positivo allo specifico test, salvo non sia in evidente lo stato di alterazione psicofisica. Quindi, riepilogando, chi fa uso terapeutico di cannabis potrà guidare, mentre tutti gli altri consumatori violeranno la legge penale.

Ecco un esempio di come dare vita a un’aberrazione giuridica per soli scopi elettorali. 

 

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