Il cuore del prodotto
In matematica il risultato della moltiplicazione di due o più numeri è detto prodotto, mentre nel linguaggio economico si parla di prodotto interno lordo, prodotti assicurativi o finanziari. Ci sono anche i prodotti industriali, chimici, farmaceutici, tessili, dell’arte, dell’artigianato, ed ancora, il prodotto grezzo, quello semilavorato o finito, i prodotti di bellezza o di marca. Prodotto è il participio passato del verbo produrre, ma indica anche un articolo o della merce, così come il prodotto della fantasia, oppure, letteralmente, vuol dire portare (ho prodotto un documento). Tutti i diversi significati di prodotto testé citati hanno molteplici particolari in comune, ne cito alcuni: non pensano, non respirano, non mangiano, non vedono, non sentono, non hanno paure o provano terrore.
Nel diritto romano erano definiti res mancipi i beni direttamente collegati alle necessità della famiglia, ceduti attraverso la forma solenne della mancipatio. L’art. 812 del codice civile indica nel dettaglio i beni immobili specificando che tutti gli altri sono beni mobili. I beni, secondo l’art. 810 del medesimo codice, sono le cose che possono formare oggetto di diritti, tra questi la proprietà (art. 832 c.c.), definita la signoria del volere, attribuisce al suo titolare il diritto di godere e disporre delle cose in modo pieno ed esclusivo. Il giurista romano Gaio indica, nelle sue Istitutiones (opera a scopo didattico contenente i principi elementari del diritto romano) che:«Sono res mancipi i fondi siti nel suolo italico, gli schiavi, gli animali che possono essere domati sul collo e sul dorso, e le servitù prediali*». Gli schiavi e gli animali sono posti sullo stesso piano e il loro proprietario, il pater familias, aveva diritto di vita e di morte su di loro (così come sugli altri componenti della famiglia). Gli schiavi, a differenza degli animali, potevano essere affrancati attraverso la manumissio e diventare libertus, cioè liberatus.
Sulla schiavitù Charles Darwin, nel suo primo libro, pubblicato nel 1839 e intitolato “Diario di un naturalista giramondo“, scrive**:«E queste cose vengono commesse e sono giustificate da uomini che professano di amare il loro prossimo come se stessi, che credono in Dio e pregano che la sua volontà sia fatta sulla Terra! Fa bollire il sangue e tremare il cuore pensare che noi inglesi e i nostri discendenti americani con il loro millantato grido di libertà, siamo stati e continuiamo ad essere tanto colpevoli». Oggi, almeno nei cosiddetti paesi industrializzati ispirati alla democrazia liberale, quel tipo di schiavitù è un ricordo, anche se non lontanissimo. Il 18 dicembre 1865, con l’entrata in vigore del XIII emendamento della Costituzione degli Stati Uniti d’America, la schiavitù venne abolita:«Né la schiavitù né la servitù non volontaria, eccetto nel caso in cui ciò costituisca punizione per un crimine per cui la parte è stata debitamente riconosciuta colpevole, potranno esistere negli Stati Uniti o in alcun luogo sotto la loro giurisdizione». In Inghilterra divenne illegale qualche anno prima, nel 1833, con l’emanazione del “Slavery Abolition Act”.
Per secoli lo schiavo è stato trattato come un prodotto, un bene di cui il proprietario poteva disporre liberamente, fino a ucciderlo: ingabbiato, torturato, violentato, privato di qualsiasi diritto, abusato nei modi più cruenti, mutilato, costretto a combattere o castrato. Attualmente non sono esenti dal problema nemmeno i cosiddetti paesi industrializzati. Secondo uno studio della Ong Save the Children, riferito all’anno 2024, ancora oggi «nel mondo sono quasi 50 milioni le persone vittime di varie forme di schiavitù moderna. Tra queste oltre 12 milioni sono minorenni, con una tendenza in aumento»***.
Se l’homo sapiens non riesce a proteggere se stesso dai suoi simili, come può salvaguardare gli altri mammiferi, ma non solo, dalla cieca furia umana? L’agnello, cosi come il maiale, l’asino, il cavallo, la mucca e gli altri esseri animati, possono essere definiti prodotti dell’agricoltura? L’uomo, in quanto specie animale, può attribuirsi il dritto di sfruttare o sterminare gli altri animali?****
Cos’è il genocidio? Non è forse un delitto contro la specie?
Se ha un cuore non è un prodotto!
DICHIARAZIONE UNIVERSALE DEI DIRITTI DELL’ANIMALE
Unesco, Parigi, 15 ottobre 1978
Premessa:
– Considerato che ogni animale ha dei diritti;
– considerato che il disconoscimento e il disprezzo di questi diritti hanno portato e continuano a portare l’uomo a commettere crimini contro la natura e contro gli animali;
– considerato che il riconoscimento da parte della specie umana del diritto all’esistenza delle altre specie animali costituisce il fondamento della coesistenza delle specie nel mondo;
– considerato che genocidi sono perpetrati dall’uomo e altri ancora se ne minacciano;
– considerato che il rispetto degli animali da parte degli uomini è legato al rispetto degli uomini tra loro;
– considerato che l’educazione deve insegnare sin dall’infanzia ad osservare, comprendere, rispettare e amare gli animali.
Si proclama:
Articolo 1 Tutti gli animali nascono uguali davanti alla vita e hanno gli stessi diritti all’esistenza.
Articolo 2 a) Ogni animale ha diritto al rispetto; b) l’uomo, in quanto specie animale, non può attribuirsi il diritto di sterminare gli altri animali o di sfruttarli violando questo diritto. Egli ha il dovere di mettere le sue conoscenze al servizio degli animali; c) ogni animale ha diritto alla considerazione, alle cure e alla protezione dell’uomo.
Articolo 3 a) Nessun animale dovrà essere sottoposto a maltrattamenti e ad atti crudeli; b) se la soppressione di un animale è necessaria, deve essere istantanea, senza dolore, nè angoscia.
Articolo 4
a) Ogni animale che appartiene ad una specie selvaggia ha il diritto di vivere libero nel suo ambiente naturale terrestre, aereo o acquatico e ha il diritto di riprodursi; b) ogni privazione di libertà, anche se a fini educativi, è contraria a questo diritto.
Articolo 5
a) Ogni animale appartenente ad una specie che vive abitualmente nell’ambiente dell’uomo ha diritto di vivere e di crescere secondo il ritmo e nelle condizioni di vita e di libertà che sono proprie della sua specie; b) ogni modifica di questo ritmo e di queste condizioni imposta dall’uomo a fini mercantili è contraria a questo diritto.
Articolo 6
a) Ogni animale che l’uomo ha scelto per compagno ha diritto ad una durata della vita conforme alla sua naturale longevità; b) l’abbandono di un animale è un atto crudele e degradante.
Articolo 7
Ogni animale che lavora ha diritto a ragionevoli limitazioni di durata e intensità di lavoro, ad un’alimentazione adeguata e al riposo.
Articolo 8 a) La sperimentazione animale che implica una sofferenza fisica o psichica è incompatibile con i diritti dell’animale sia che si tratti di una sperimentazione medica, scientifica, commerciale, sia d’ogni altra forma di sperimentazione; b) le tecniche sostitutive devono essere utilizzate e sviluppate.
Articolo 9 Nel caso che l’animale sia allevato per l’alimentazione deve essere nutrito, alloggiato, trasportato e ucciso senza che per lui ne risulti ansietà’ e dolore.
Articolo 10 a) Nessun animale deve essere usato per il divertimento dell’uomo; b) le esibizioni di animali e gli spettacoli che utilizzano degli animali sono incompatibili con la dignità dell’animale.
Articolo 11 Ogni atto che comporti l’uccisione di un animale senza necessità è un biocidio, cioè un delitto contro la vita.
Articolo 12 Ogni atto che comporti l’uccisione di un gran numero di animali selvaggi è un genocidio, cioè un delitto contro la specie; b) l’inquinamento e la distruzione dell’ambiente naturale portano al genocidio.
Articolo 13 a) L’animale morto deve essere trattato con rispetto; b) le scene di violenza di cui gli animali sono vittime devono essere proibite al cinema e alla televisione salvo che non abbiano come fine di mostrare un attentato ai diritti dell’animale.
Articolo 14 a) Le associazioni di protezione e di salvaguardia degli animali devono essere rappresentate a livello governativo; b) i diritti dell’animale devono essere difesi dalla legge come i diritti dell’uomo.
La Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Animale, redatta dalla Lega Internazionale dei Diritti dell’Animale, è stata presentata a Bruxelles il 26 gennaio 1978 e sottoscritta da personalità del mondo filosofico, giuridico, scientifico; successivamente è stata proclamata a Parigi, presso la sede dell’Unesco il 15 ottobre 1978, presenti Remy Chauvin, etologo e scrittore. Alfred Kastler, premio Nobel per la fisica, S.E. Hamza Boubakeur, rettore dell’Istituto Mussulmano della Moschea di Parigi, il Prof. Georges Heuse.
La delegazione italiana era costituita dalla Dr. Laura Girardello, dal Dr. Giovanni Peroncini, dal Prof. Mario Girolami e dalla Prof. Clara Genèro.
*(Gaio, 2.14a)
** Charles Darwin, Diario di un naturalista giramondo, p. 792 (https://liberliber.it/autori/autori-d/charles-darwin/diario-di-un-naturalista-giramondo/) 11 marzo 2025 ore 17.00
***https://www.savethechildren.it/blog-notizie/piccoli-schiavi-invisibili-12-milioni-di-minori-vittime-di-schiavitu-moderna, 11 marzo 2025 ore 17.25.
**** Dichiarazione universale dei diritti dell’animale, Unesco, Parigi, 15 ottobre 1978.