Sardegna: Barracelli, qualifiche e poteri, toglietevi ogni dubbio
Faccio una breve premessa, non mi occuperò di ripercorrere la storia dei Barracelli richiamando le antiche origini delle Compagnie nella realtà della Sardegna. Chi vuole queste informazioni può trovarle su wikipedia, insieme a tante inesattezze. Il fine di questo breve lavoro è comprendere se agli appartenenti alle Compagnie Barracellari è attribuita o meno la qualifica di ufficiali o agenti di polizia giudiziaria. Fine della premessa.
Mettiamo tre punti fermi:
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Il primo: l’art. 117 della Costituzione Italiana regola la potestà legislativa di Stato e Regioni, differenziando tra legislazione esclusiva, concorrente e residuale. Per ciò che qui rileva, la medesima norma, al comma 2 lettera l), attribuisce la legislazione esclusiva allo Stato in materia di: “giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa.” La materia penale è, quindi, di competenza esclusiva dello Stato, pertanto, la legge regionale non può attribuire a nessuno la qualifica di ufficiale o agente di polizia giudiziaria. Nel caso lo facesse la norma sarebbe costituzionalmente illegittima.
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Il secondo: La potestà legislativa della Regione, così recita l’art. 3 dello Statuto speciale per la Sardegna approvato con la legge costituzionale n. 3 del 6 febbraio 1948, deve essere esercitata “in armonia con la Costituzione e i principi dell’ordinamento giuridico della Repubblica”
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Il terzo: le Compagnie barracellari sono regolate dalla legge regionale della Sardegna n. 25 del 15 luglio 1988 (in seguito L.R. Sardegna).
Tenendo presenti i tre punti che precedono, che sarò costretto a richiamare, verifichiamo se ci sono norme statali che attribuiscono ai componenti delle predette Compagnie la qualifica di agente o ufficiale di polizia giudiziaria.
L’art. 57 c.p.p., rubricato “Ufficiali e agenti di polizia giudiziaria”, non contiene alcun riferimento alle Compagnie barracellari. Lo status in parola viene riconosciuto agli appartenenti alla Polizia di Stato, ai Carabinieri, alla Polizia Penitenziaria e alla Guardia di Finanza, suddivisi tra ufficiali e agenti di polizia giudiziaria in base alla qualifica rivestita nel Corpo del quale fanno parte. La norma specifica inoltre che, nell’ambito territoriale di appartenenza, sono agenti di polizia giudiziaria le guardie delle province e dei comuni quando sono in servizio. Sono ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, nel limite del servizio cui sono destinate e secondo le rispettive attribuzioni, anche le persone alle quali le leggi e i regolamenti attribuiscono le funzioni previste dall’art. 55 c.p.p.. E’ ufficiale di polizia giudiziaria il sindaco nei comuni dove non ha sede un ufficio della Polizia di Stato dell’arma dei Carabinieri o della Guardia di Finanza. Sono salve le disposizioni delle leggi speciali.
Si potrebbe obiettare che i barracelli sono guardie del comune [art. 57 comma 2, lettera b), ultimo periodo] e, pertanto, sono agenti di polizia giudiziaria. Questa osservazione non coglie nel segno. Dalla relazione al progetto preliminare e al testo definitivo del codice di procedura penale (…) (GU Serie Generale n.250 del 24-10-1988 – Suppl. Ordinario n. 93), si evince chiaramente che, riporto letteralmente:” Per quanto concerne, poi, le “guardie dei comuni”, menzionate nella lett. b) del comma 2, si osserva che la qualità di agenti di polizia giudiziaria è ad esse espressamente attribuita – con riferimento agli “operatori” – dall’art. 5 comma 1 lett. a) prima parte l. 7 marzo 1986, n. 65 (Legge quadro sull’ordinamento della polizia municipale). Si è ritenuto di usare il termine “guardie dei comuni” – anziché quello di “operatori” – per mantenere ferma la scelta fatta dal codice vigente che, per interpretazione giurisprudenziale ormai consolidata, individua gli organi in questione nei vigili urbani e nei loro comandanti (…)”.
I barracelli, spero sia chiaro, non sono “le guardie dei comuni” indicate dal legislatore nel codice di procedura penale, neanche nella parte in cui l’art. 57 comma 3 fa riferimento alle “persone alle quali le leggi e i regolamenti attribuiscono le funzioni previste dall’art. 55 (c.p.p.).” Perché ? Perché le leggi e i regolamenti ai quali si riferisce la norma sono “provvedimenti” dello Stato e non delle Regioni e, in ogni caso, non c’è una norma statale che dispone a favore dei barracelli.
L’art. 6 della L.R. Sardegna attribuisce, ai soli ufficiali delle Compagnie Barracellari, il compito di accertare, con le modalità indicate dal successivo art. 7, le violazioni amministrative nelle materie di competenza della Regione Sardegna, così come indicate nell’art. 2 della medesima legge. Nell’interpretare questa e altre disposizioni normative bisogna sempre tenere presente la distinzione, chiaramente indicata nell’art. 117 Cost., tra la legislazione esclusiva di competenza dello Stato, le materie di legislazione concorrente e la competenza residuale attribuita alle Regioni. Pertanto, ad esempio, l’art. 2 della L.R., nella parte in cui tra le funzioni ordinarie delle Compagnie Barracellari pone la prevenzione e repressione degli incendi, deve essere letta alla luce dei suddetti principi costituzionali. Repressione, nel caso di specie, non coincide con attribuzione della qualifica di agente o ufficiale di polizia giudiziaria, perché, repetita iuvant, la materia penale è di competenza esclusiva dello Stato. Non è sufficiente che una norma utilizzi il termine “repressione” per avvalorare la tesi sull’attribuzione dello status di agente o ufficiale di polizia giudiziaria a chicchessia. Anche le sanzioni amministrative, che gli ufficiali dei barracelli possono elevare nelle materie di loro competenza ai sensi del citato art. 6, sono volte a reprimere l’inosservanza di disposizioni di legge. Nessuna norma statale dispone che i barracelli sono ufficiali o agenti di polizia giudiziaria.
Vediamo un fatto realmente accaduto:
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alcuni, a sostegno dell’attribuzione della qualifica in esame ai barracelli, richiamano la sentenza n. 11/2000 emessa in sede di udienza preliminare dal Tribunale di Sassari. Il procedimento, conclusosi con una sentenza di non luogo a procedere, ha preso il via dall’iscrizione nel registro degli indagati di alcuni barracelli accusati, in concorso ex art. 110 c.p., di abuso d’ufficio e sequestro di persona, per aver, nel corso di una rissa, ammanettato e accompagnato presso la caserma dei CC di …….. uno dei partecipanti alla colluttazione. La questione riguarda i barracelli e il loro status e, si noti bene, il giudice non afferma che gli stessi appartengono alla polizia giudiziaria, anzi, è costretto a ricostruire un preciso percorso di legittimazione volto a giustificare il loro operato. Il Giudice, infatti, visto che l’art. 5 della L.R. Sardegna dispone che i componenti delle Compagnie barracellari, oltre alle attività istituzionalmente loro affidate, “debbono collaborare …. con le forze di Polizia dello Stato quando ne viene fatta richiesta dal Sindaco per specifiche operazioni”, appurato che tale richiesta vi era stata e che i Barracelli erano stati comandati per espletare servizio d’ordine e viabilità nell’ambito di festeggiamenti religiosi, conclude affermando:”A ben vedere si è trattato dell’adempimento di un dovere (servizio di ordine pubblico) previsto dalla Legge Regionale Sardegna n° 25/1988 e dalla richiesta (di fatto un Ordine) del Sindaco pro tempore di ……….., l’uso di mezzi di coazione fisica – manette ed accompagnamento in caserma – era, nella situazione descritta necessario per respingere la violenza dei rissanti e per vincere la resistenza che veniva opposta ai barracelli che inutilmente, mettendo a repentaglio la propria incolumità e rischiando di essere sopraffatti, tentavano di riportare un numero rilevante di persone e più miti consigli ed abbandonare le vie di fatto. Il caso in esame, per la sua peculiarità, concerne condotte conformi ad una causa di giustificazione codificata che esclude la punibilità degli agenti e cioè degli imputati.” Per contro, è lapalissiano che se i barracelli avessero rivestito la qualifica di ufficiali o agenti di polizia giudiziaria, il problema della legittimità del loro operato, nei termini suddetti, non si sarebbe mai posto.
Andiamo oltre.
Le norme per la protezione della fauna selvatica e per l’esercizio della caccia in Sardegna – legge regionale n. 23 del 29 luglio 1998 – attribuiscono il potere di vigilanza sull’applicazione della stessa legge anche ai barracelli (art. 72, comma 1 lettera a). Anche questa disposizione viene richiamata da taluni per avvalorare la tesi che i barracelli rivestono la qualifica di ufficiali o agenti di polizia giudiziaria, in virtù del fatto che all’accertamento potrebbero conseguire attività, come il sequestro probatorio di armi e\o selvaggina, che sono atti di pertinenza della polizia giudiziaria. L’art. 73 della legge indica quali sono i poteri e i compiti degli addetti alla vigilanza venatoria, differenziando tra ufficiali o agenti con funzioni di polizia giudiziaria e gli altri addetti alla vigilanza che, evidentemente, tali poteri non hanno. La terminologia utilizzata dalla legge regionale è la medesima della legge n. 157/1992 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), la quale attribuisce espressamente – esattamente come la legge regionale – solo agli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria il potere di sequestrare armi e fauna selvatica, mentre gli organi di vigilanza che non esercitano funzioni di polizia giudiziaria hanno il potere di redigere verbali di contestazione di sanzioni amministrative di cui all’art. 31 della stessa legge.
Un esempio può chiarire meglio la questione. Le guardie volontarie delle associazioni venatorie e di protezione ambientale, alle quali è affidata la vigilanza sull’applicazione della legge n. 157/1992, non rivestono alcuna qualifica di polizia giudiziaria, quindi, ha affermato la Corte di Cassazione, “non è loro consentito operare il sequestro delle armi, della fauna e dei mezzi di caccia, spettando tale potere, ex art. 28 legge cit., ai soli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria” (Cass. Pen. Sez. III, Sent. n. 15074 del 27.02.2007; conformi, Cass. Pen. Sez. III, Sent. n. 13600 del 05.02.2008; Cass. Sez. III, Sent. n. 4408 del 16.02.97; Cass. Pen. Sez. III, Sent. n. 1519 del 27.03.96; Cass. Pen. Sez. 3, Sent. N. 613 del 26.02.1995; Cass. Pen. Sez. V, Sent. n. 4898 del 23.05.97; contra, Cass. Sez. III, Sent. n. 6454 del 2006). La giurisprudenza, per ciò che qui interessa, sostiene che il potere di accertare le violazioni delle disposizioni sull’attività venatoria non comporta automaticamente il riconoscimento della qualifica di agenti o ufficiali di polizia giudiziaria, ai sensi degli artt. 57 comma 3 e 55 comma 1 c.p.p..
Su quanto precede si potrebbe dissentire affermando che i barracelli non sono volontari ma, al contrario, sono agenti dipendenti degli enti locali delegati dalle regioni [art. 27 comma 1, lettera a) legge n. 157/1992] ai quali è attribuita la qualifica di polizia giudiziaria. La questione è risolta dal medesimo disposto normativo che, all’art. 29 scioglie ogni dubbio specificando che gli “agenti dipendenti degli enti locali” sono i vigili urbani. I barracelli, al contrario, svolgono attività di volontariato, cioè gratuita e spontanea, non implicante alcun rapporto di lavoro – cioè di dipendenza in senso giuridico – con l’Ente locale; lo specifica l’art. 8 comma 1 della L.R. Sardegna:”La costituzione delle compagnie barracellari ed il reclutamento dei loro componenti avvengono secondo le modalità stabilite dai seguenti articoli e nel rispetto del principio del volontariato.”. Si badi bene, perché non tutti potrebbero aver compreso, che essere “volontari” e fare “volontariato” sono due cose molto differenti. Ricordo, in ogni caso, i tre punti con i quali ho aperto questa breve riflessione. Si noti, inoltre, che la legge regionale 29 luglio 1998, n. 23 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per l’esercizio della caccia in Sardegna) nomina i barracelli insieme alle guardie giurate e non gli attribuisce mansioni di polizia giudiziaria, mansioni che, come ho più volte ripetuto, non potrebbe attribuirgli.
Ancora:
La tessera di riconoscimento rilasciata ai barracelli chiarisce ulteriormente la questione. Sul documento, così come indicato nel disciplinare (pag. 35) “Divise e segni distintivi di riconoscimento e di grado delle Compagnie Barracellari” (art. 1 legge regionale della Sardegna n. 2/2017), è scritto, riporto testualmente: per gli ufficiali – “Il titolare della presente, nell’esercizio delle funzioni di barracello, riveste la qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza, ai sensi del R.D. n. 403 del 14 luglio 1898. Pertanto è autorizzato al porto dell’arma del tipo stabilito dal Prefetto. In qualità di Ufficiale di Compagnia barracellare è legittimato all’accertamento delle violazioni di norme per le quali è prevista la sanzione amministrativa, ai sensi dell’art. 6 della Legge regionale 15 luglio 1988, n. 25.”; per i graduati e i barracelli – “Il titolare della presente, nell’esercizio delle funzioni di barracello, riveste la qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza, ai sensi del R.D. n. 403 del 14 luglio 1898. Pertanto è autorizzato al porto dell’arma del tipo stabilito dal Prefetto.”. In conclusione, tutti gli appartenenti alla Compagnia Barracellare sono agenti di pubblica sicurezza, ai medesimi l’art. 6 della L.R. Sardegna, l’ho ripetuto più volte, attribuisce poteri di accertamento esclusivamente nelle materie di competenza della Regione indicate dall’art. 2, con la precisazione che solo il capitano e gli ufficiali possono procedere all’accertamento delle violazioni di norme per le quali sia prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro. Nello svolgimento di tali funzioni i barracelli possono chiedere, nel corso dell’accertamento, l’esibizione di un documento di identificazione o, in determinati casi, quello che abilita all’esercizio dell’attività che si sta ponendo in essere (es. porto di fucile uso caccia, tesserino di cui all’art. 12 comma 12 legge n. 157/1992, contrassegno polizza assicurativa e la fauna catturata o abbattuta ai soli fini della verifica).
E ancora:
Passo a un’altra questione importante, stante il fatto che girano notizie, non so se veritiere o meno, che in alcune zone della Sardegna i Barracelli sono soliti effettuare controlli d’iniziativa, intimando l’alt agli utenti della strada e controllando i documenti abilitanti alla guida dei veicoli a motore. L’attività di verifica del possesso da parte degli automobilisti dei requisiti per condurre i veicoli a motore, cosi come la perfetta efficienza di questi ultimi e il rispetto delle ulteriori disposizioni dettate dal codice della strada, può essere effettuata anche attraverso “posti di controllo” da parte dei soggetti abilitati ai servizi di polizia stradale. L’art. 12 del relativo codice (d.lgs. n. 285/1992) afferma che l’attività di vigilanza\prevenzione spetta in via principale alla Polizia Stradale della Polizia di Stato, ma anche agli appartenenti alla Polizia di Stato, all’Arma dei carabinieri, alla Guardia di Finanza e ad altri soggetti – tra i quali non figurano le Compagnie barracellari – nonché ai rimanenti ufficiali e agenti di polizia giudiziaria indicati nell’art. 57, commi 1 e 2, del codice di procedura penale (sul punto, relativamente ai barracelli, si è già detto sopra). Gli appartenenti alle Compagnie Barracellari non possono, pertanto, svolgere alcuna attività di accertamento in materia e neanche fare posti di controllo per tale fine e men che meno posti di blocco. Gli appartenenti alle Compagnie Barracellari, non sono né ufficiali né agenti di polizia giudiziaria.
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